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Comunicato stampaPubblicato il 19 giugno 2026

Modificate due ordinanze relative al servizio civile

Berna, 19.06.2026 — Il 19 giugno 2026 il Consiglio federale ha approvato le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile (OSCi) e dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile. Le modifiche consentono di introdurre una nuova offerta formativa per le persone soggette al servizio civile creando le basi giuridiche necessarie. Alla tariffa di base dei tributi che gli istituti d’impiego devono versare per giorno di servizio viene applicato un aumento del 7,5 per cento. Nell’esecuzione del servizio civile vigeranno in futuro condizioni più severe. Sono stati inoltre effettuati adeguamenti mirati. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

Le modifiche delle ordinanze non sono legate alla votazione del 14 giugno 2026 sulla modifica della legge sul servizio civile (LSC) né per quanto riguarda la data della decisione del Consiglio federale né per quanto riguarda il loro contenuto. Il Consiglio federale deciderà in un secondo momento le necessarie modifiche di ordinanza per attuare le modifiche della LSC.

Nuova offerta formativa

Le persone soggette al servizio civile dovranno frequentare corsi specifici anche in futuro al fine di acquisire le competenze richieste per svolgere i loro impieghi. La nuova struttura modulare dei corsi sarà maggiormente in linea con le esigenze concrete degli istituti d’impiego. Tiene conto della grande varietà degli ambiti d’attività, rendendo più efficaci le prestazioni di servizio civile.

Se il numero dei giorni di servizio civile prestati rimane stabile, a partire dal 2028 i corsi potranno essere svolti a costi inferiori grazie alla maggiore efficienza.

Per l’introduzione della nuova offerta formativa è necessario un bando OMC affinché gli operatori dei corsi interessati possano candidarsi. Per questo motivo, le corrispondenti modifiche di ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2028 (art. 53 cpv. 1 lett. b, 76 cpv. 3bis, 80 cpv. 1, 80a–81e e 118c cpv. 3 OSCi).

Aumento dei tributi per evitare distorsioni del mercato del lavoro

Per evitare distorsioni del mercato del lavoro da parte degli impieghi del servizio civile a scapito di imprese con fine di lucro e lavoratori salariati, gli istituti d’impiego versano alla Confederazione un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta (art. 46 cpv. 1 LSC). Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del tributo e lo adegua quando il salario nominale aumenta del 5 per cento rispetto all’ultimo adeguamento. La modifica dell’OSCi tiene conto dell’evoluzione dell’indice dei salari nominali applicando un aumento del 7,5 per cento alla tariffa di base dei tributi che gli istituti d’impiego devono versare per giorno di servizio (evoluzione 2016–2024; Appendice 2a OSCi).

Attività non ammesse

Per garantire in modo più coerente che gli impieghi del servizio civile non causino distorsioni del mercato del lavoro, in futuro non saranno consentite attività nell’ambito dell’informatica, della gestione del personale, della comunicazione, del marketing e della gastronomia. Per una rigorosa applicazione dell’obbligo di prestare servizio civile è prevista un’eccezione se gli istituti d’impiego impiegano civilisti convocati d’ufficio che non hanno organizzato autonomamente i loro impieghi o non l’hanno fatto per tempo (art. 4 cpv. 2ter–3 e art. 87a OSCi).

Riconoscimento quale istituto d’impiego: nuove condizioni per la revoca

In futuro, l’Ufficio federale del servizio civile potrà revocare più facilmente le decisioni di riconoscimento di istituti d’impiego che generano pochi giorni di servizio, ossia gli istituti d’impiego nei quali nei tre anni precedenti sono stati prestati in media meno di 26 giorni di servizio (art. 92 cpv. 3 OSCi).

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Le disposizioni per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute vengono precisate e in parte inasprite, con l’obiettivo di ridurre il rischio di gravi incidenti e malattie durante l’impiego e gli eventuali danni per i civilisti e gli istituti d’impiego (art. 7a cpv. 3, 78 cpv. 2–4, 87c e 91 cpv. 3 OSCi).

Trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione (ZiviConnect)

Viene integrato l’elenco degli obiettivi per i quali ZiviConnect può essere collegato al sistema di gestione dei dati di base dell’Amministrazione federale delle finanze. In questo modo si garantisce meglio il rispetto dei principi di protezione dei dati nel diritto in materia di servizio civile (art. 4 lett. f n. 4 dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile).

Entrata in vigore

La revisione dell’ordinanza sul servizio civile, fatta eccezione per le disposizioni sulla formazione, e l’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.